• Under Swiss law, there are two main types of last will: A handwritten will, also known as a holographic will, is written out entirely by hand, dated and signed.

  • A will by public deed is signed before a notary public, and in the presence of two witnesses.

  • An oral will is only possible in exceptional circumstances, i.e. when it is not possible to draw up or sign the will in any other form. This is the case, for example, when the testator is facing imminent death.

ITALIA

Tre sono le forme di testamento conosciute dalla legge italiana

1) IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo ha tre fondamentali requisiti di validità. Deve essere interamente scritto a mano dal testatore, deve avere una data e deve essere chiuso con la sottoscrizione del testatore.

È scritto, solitamente, su carta ma la sua validità non è pregiudicata dall’essere scritto su una diversa superficie (i.e. su un muro). Non richiede obbligatoriamente assistenza professionale né formalità di deposito.

È quindi privo di costi (salvi naturalmente quelli connessi all’eventuale assistenza professionale) e può essere redatto in tempi rapidi. Di contro la sua reperibilità potrebbe non essere agevole ed alto è il rischio di distruzione da parte di soggetti controinteressati (gli eredi per legge).

2) IL TESTAMENTO PUBBLICO

Richiede necessariamente l’assistenza di un notaio e quindi ha un costo, contenuto, che può essere preventivamente quantificato dal notaio incaricato in ragione della complessità delle disposizioni e della consistenza dell’asse ereditario.

L’assistenza notarile garantisce una corretta ed inequivoca redazione delle disposizioni testamentarie e della loro conformità a legge. Inoltre, esclude il rischio che venga disconosciuta l’autenticità del testamento.

La reperibilità del testamento pubblico è garantita dall’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti.

3) IL TESTAMENTO SEGRETO

È la forma di testamento di gran lunga meno utilizzata.

Richiede anche essa l’assistenza del notaio che ne garantisce la reperibilità tramite iscrizione nel registro generale dei testamenti.

Il notaio però, a meno che non ne sia espressamente richiesto quale consulente e non quale pubblico ufficiale, non entra nel merito delle disposizioni testamentarie che gli sono consegnate in busta sigillata. Non ne garantisce pertanto la conformità a legge.

SVIZZERA

In Svizzera esistono tre modi diversi per redigere un testamento:

1) il testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l’indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui è stato redatto (art. 505 CC).

Il testamento olografo

2) IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico viene redatto presso il notaio e con la partecipazione di due testimoni (art. 499 e segg. CC). È particolarmente adatto alle situazioni più complesse. Inoltre, in questo modo può essere garantito meglio il deposito.

3) testamento ORALE (d’urgenza)

E’ possibile fare un testamento orale soltanto in circostanze straordinarie, ossia quando non è possibile fare un altro tipo di testamento. Generalmente in caso di pericolo di morte imminente (art. 506 CC). Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione.

Gilles BenedickNotary, Switzerland