• The trust is currently the most modern tool for succession planning in Italy, including for the generational transfer of a company.

  • Revenue Agency Circular 34/2022 confirms that the trust is extraordinarily advantageous from a tax point of view.

  • When owning assets in several countries, it is important to assess the trust from the perspective of international successions.

Da molti anni, il trust non è più solo uno strumento tipico del diritto anglosassone. In Italia, ad esempio, con la ratifica della Convenzione dell’Aja, e dunque dal 1989, si può legittimamente costituire un trust per le finalità più svariate, e una delle principali è certamente la pianificazione successoria. Questo trust è definito interno, quando i suoi elementi principali sono italiani.

Detto con la massima stringatezza e con parole semplici, il trust realizza il trasferimento del proprio patrimonio o parte di esso a un fiduciario che lo amministrerà a favore dei beneficiari indicati dal disponente, per poi trasferirlo a una certa scadenza ad altri beneficiari, o anche agli stessi.

Molte persone, fondandosi sull’esperienza di trust localizzati nei paradisi fiscali, pensano erroneamente che il trust interessi soltanto i titolari di grandi patrimoni. E immaginano che normalmente venga concepito per frodare il fisco e che sia avversato dallo stato. Al contrario, in questo momento il trust gode di una fiscalità straordinariamente favorevole, che gli ultimi interventi della giurisprudenza e dell’amministrazione finanziaria rendono ancora più conveniente.

Anche i timori legati alle conseguenze economiche di quel che si presenta come uno spossessamento e quelli inerenti agli abusi che potrebbe compiere il fiduciario sono infondati, a condizione che la costruzione del trust venga affidata a uno specialista molto qualificato.

Il regolamento del trust deve essere infatti ricavato da una legge straniera: l’Italia, pur riconoscendolo legittimo, non ha una sua disciplina. Le normative straniere, tuttavia, non possono confliggere con gli elementi cardine dell’ordinamento italiano, altrimenti al trust sarà negata validità, oppure esso non supererà i parametri di riconoscimento posti dalla Convenzione dell’Aja.

Lo specialista del trust deve dunque districarsi fra la legge regolatrice, il diritto internazionale e il diritto interno. Quest’ultimo aspetto è diventato sempre più importante: l’insieme delle sentenze italiane in materia di trust consente al giurista specializzato di sapere o prevedere quali clausole di un trust, pur astrattamente valide secondo la legge regolatrice straniera scelta, sarebbero invece considerate illegittime in caso di contenzioso.

A conferma del legame esistente con le successioni, il trust può essere costituito anche con un testamento. È una soluzione ideale per chi non voglia modificare in vita la sua organizzazione patrimoniale e però intenda regolamentare in modo dettagliato quel che accadrà alla sua morte, oltre che adottare una soluzione che assicuri la protezione del patrimonio degli eredi.

Il trust, inoltre, è una soluzione eccellente per gli imprenditori che vogliano realizzare o progettare il passaggio generazionale dell’azienda, scegliendo il discendente che continuerà l’impresa e però garantendo una rendita a favore degli altri eredi. Una delle ragioni per cui solo il 14% delle imprese familiari arriva alla terza generazione è la mancanza di una simile pianificazione da parte del capofamiglia.

Anche se gli elementi di un trust interno devono essere italiani, è possibile che un cittadino straniero che ha dei beni in Italia voglia organizzarli patrimonialmente attraverso un trust, o anche che un cittadino italiano voglia includere nel suo trust alcuni beni esteri. Essi avranno bisogno tuttavia di coordinare l’istituzione del trust con i profili internazionali della loro pianificazione ereditaria: in caso contrario, alcuni effetti del trust potrebbero non essere riconosciuti nel paese dove si aprirà la successione.

Il trust potrebbe così essere una formula perfetta per regolare totalmente o parzialmente una successione con profili internazionali in un’ottica di ottimizzazione fiscale e di valorizzazione delle differenti opportunità offerte dai paesi di cittadinanza, quelli dove si risiede e altri dove si ritenga di effettuare degli investimenti.

Remo BassettiNotary, Italy